(Procedure per il riconoscimento delle DO e delle IGT e disciplinari di produzione).
1. I disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
b) l'elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che abbiano rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;
c) una relazione giurata comprovante:
1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all'esposizione, all'altitudine e al clima;
2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;
3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;
4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto, in particolare, dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento di vino a DOCG e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento di vino a DOC;
6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;
d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;
e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.
4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:
a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
b) l'elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;
c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;
d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.
5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare, contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato di cui all'articolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2, provvedono
a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;
b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l'istanza presentata al Comitato di cui all'articolo 15 sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 14, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano
d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione del nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all'albo e di almeno il 66 per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio;
e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale, quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o delle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o dalla provincia autonoma interessata che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini a IGT devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:
a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
b) una relazione sulle modifiche richieste.
12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione